COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. MONTANASO Camp. Promozione Gir. E Gara del 06.09.2015 tra Montanaso / Tribiano C.U. n. 15 del CRL datato 11.09.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 24/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società G.S. MONTANASO Camp. Promozione Gir. E Gara del 06.09.2015 tra Montanaso / Tribiano C.U. n. 15 del CRL datato 11.09.2015 La società G.S. MONTANASO ha proposto reclamo avverso la decisione nella quale il G.S. ha comminato la sanzione della squalifica del calciatore LOPRIENO Paolo per quattro giornate, lamentando come nessun atto violento fosse stato posto in essere nei confronti di un avversario né tantomeno alcun gesto offensivo fosse stato in essere verso il direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dalla dinamica dell'evento è risultato emergere come la condotta tenuta dal calciatore LOPRIENO non sia connotata da un comportamento violento né tantomeno volontario. Per quanto concerne invece il comportamento tenuto dal calciatore al momento di lasciare il campo a seguito del provvedimento di espulsione, dal rapporto arbitrale emerge chiaramente come il LOPRIENO abbia tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Pertanto, questa Corte ritiene di dove mitigare la sanzione riducendo la squalifica da quattro a a due giornate. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE parzialmente il reclamo proposto, riducendo la squalifica del calciatore LOPRIENO Paolo a due giornate. Dispone l'accredito della tassa.
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