COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. SCALMATI Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 17.09.2015 tra A.S.D. Scalmati / Nuova Verolese Calcio C.U. n. 18 del CRL datato 23.09.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. SCALMATI Coppa Lombardia 3° Categoria Gara del 17.09.2015 tra A.S.D. Scalmati / Nuova Verolese Calcio C.U. n. 18 del CRL datato 23.09.2015 La società A.S.D. SCALMATI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nella quale ha comminato la sanzione della perdita della gara per un guasto alla illuminazione, chiedendo la conferma del risultato ottenuto sul campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, verificata la regolarità formale del reclamo proposto, osserva come lo stesso non sia stato notificato anche alla società avversaria, così come invece previsto dall'art. 46 co I CGS che cita testualmente: “copia del ricorso deve essere notificato alla società controparte con lettera raccomandata o a mezzo equipollente ai sensi dell'art. 38 co. 7 del CGS”. Tanto premesso e ritenuto, DICHIARA il reclamo proposto inammissibile e dispone inoltre l'addebito della relativa tassa.
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