COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S. SAN PELLEGRINO Torneo CASSERA BERGAMO Gir. 4 Gara del 13.09.2015 tra Monvico / U.S. San Pellegrino C.U. n. 13 della Delegazione di Bergamo datato 17.09.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società U.S. SAN PELLEGRINO Torneo CASSERA BERGAMO Gir. 4 Gara del 13.09.2015 tra Monvico / U.S. San Pellegrino C.U. n. 13 della Delegazione di Bergamo datato 17.09.2015 La società U.S. SAN PELLEGRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nella quale ha comminato la sanzione della squalifica del calciatore ALABRO Niccolò fino al giorno 17.11.2015, richiedendo una più equa e giusta sanzione, senza null'altro riferire circa le circostanze dell'evento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente come il giocatore ALABRO Niccolò, dopo la segnatura di una rete, durante l'esultanza si avvicinava alla panchina ospite, rivolgendo agli avversari frasi irriguardose ed adottando comportamenti gravemente minacciosi colpendo con pugni la struttura stessa. Ma non solo. A seguito dell'espulsione, lo stesso tesserato rivolgeva frasi gravemente offensive nei confronti di un giocatore avversario. Pertanto, questa Corte ritenendo la sanzione fin troppo lieve, conferma la decisione del G.S. Tanto premesso e ritenuto, RESPINGE il reclamo proposto e conferma la squalifica fino al giorno 17.11.2015. Dispone inoltre l'addebito della relativa tassa.
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