COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 29.09.2015 a carico di: – PUGLIESE Paolo, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 e 3 CGS in relazione all’Art. 22 commi 1 e 2 NOIF
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 29.09.2015 a carico di: - PUGLIESE Paolo, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 e 3 CGS in relazione all’Art. 22 commi 1 e 2 NOIF per aver sottoscritto un accordo economico con il sig. Costantino Iannacone tesserato in quella stagione con la società Vigevano Calcio Srl con l'incarico di collaboratore tecnico della prima squadra che poi non era stato onorato nonostante la decisione del collegio arbitrale del 18.10.2014 con la quale condannava l'ASD Vigevano Calcio al pagamento dell'importo di Euro 4.930,00 ivi pattuito in favore dello Iannacone e per non essersi presentato all'Ufficio della Procura Federale in sede di indagini nonostante regolare convocazione ASD VIGEVANO CALCIO SRL per violazione dell’Art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, PUGLIESE Paolo e ASD VIGEVANO CALCIO Srl, non sono comparsi alla seduta del 22.10.2015 nonostante fossero stati regolarmente convocati, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a PUGLIESE Paolo 6 mesi di inibizione ed alla ASD VIGEVANO CALCIO Srl l’ammenda di Euro 500,00. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i fatti oggetto di deferimento risultano chiaramente provati. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui all’Art. 1 bis comma 1 CGS non avendo nemmeno ottemperato alla decisione del collegio arbitrale con il quale ha condannato la società ASD VIGEVANO CALCIO SRL a corrispondere al collaboratore tecnico Costantino Iannacone l'importo di Euro 4.930,00 contrattualmente pattuito. Alla luce della gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a PUGLIESE Paolo 6 mesi di inibizione; alla ASD VIGEVANO CALCIO SRL l’ammenda di Euro 500,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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