COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo SAQUARANE MOHAMED in proprio Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 04.10.2015 tra Pizzighettone / Graffignana C.U. n. 23 del CRL Datato 08.10.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo SAQUARANE MOHAMED in proprio Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 04.10.2015 tra Pizzighettone / Graffignana C.U. n. 23 del CRL Datato 08.10.2015. Il calciatore, SAQRANE Mohamed, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino al 3.10.2018, chiedendo una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito il calciatore, osserva : il reclamo non può trovare accoglimento stante la gravità del gesto compiuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro e delle conseguenze fisiche da quest’ultimo riportate in seguito a tale gesto; e ciò indipendentemente dal fatto che tale gesto sia stato compiuto in modo estemporaneo e che il calciatore non sia stato in grado di controllarsi. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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