COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GERENZANESE Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 18.10.2015 tra ASD Gerenzanese / Turate Salus et Virtus C.U. n. 18 della Delegazione di Como datato 22.10.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GERENZANESE Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 18.10.2015 tra ASD Gerenzanese / Turate Salus et Virtus C.U. n. 18 della Delegazione di Como datato 22.10.2015. La Società ASD GERENZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha squalificato i calciatori KUHN Christian e PALUMBO Claudio e l’ammenda di Euro 300,00, rispettivamente per sei e tre gare, lamentando che il primo non è stato l’autore del gesto addebitatogli (spallata violenta all’arbitro e frasi offensive) ed il secondo si è limitato a protestare e chiedere spiegazioni all’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : l’arbitro nel proprio rapporto ha confermato chiaramente che l’autore del gesto compiuto nei suoi confronti (spallata violenta all’arbitro, ripetute frasi offensive e ostacolo al cammino dell’arbitro) sono state compiute dal calciatore, KUHN Christian, da lui chiaramente individuato. Quindi, l’arbitro ha confermato che non vi può essere stato alcuno scambio di persona circa l’autore dei gesti compiuti nei suoi confronti. L’arbitro ha inoltre chiaramente precisato, nel proprio rapporto, sia che il calciatore, PALUMBO Claudio, ha tenuto nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed irriguardoso, sia che il pubblico della società reclamante lo ha insultato e minacciato e per aver inserito in distinta una persona non tesserata che al termine della gara ha mantenuto nei suoi confronti un comportamento non corretto. Considerato che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, si deve ritenere provato il comportamento descritto chiaramente dall’arbitro nei proprio rapporto che non viene scalfito dalle mere deduzioni di parte contenute nel reclamo, le quali peraltro non trovano riscontro alcuno nel rapporto arbitrale. La gravità dei comportamenti giustifica le sanzioni comminate dal GS ai calciatori ed alla società che pertanto meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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