COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. ACCADEMIA SETTIMO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 18.10.2015 tra Pol. Accademia Settimo / ASD Sportpeoples C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 22.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. ACCADEMIA SETTIMO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 18.10.2015 tra Pol. Accademia Settimo / ASD Sportpeoples C.U. n. 14 della Delegazione di Milano datato 22.10.2015 La società POL. ACCADEMIA SETTIMO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica per due gare a carico dei calciatori TRUNCE' Ubaldo e PERRONE Carmine, la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore DIPAOLA Massimiliano nonché della squalifica fino al 19 novembre 2015 a carico dell'assistente sig. GAROFANO Mauro, lamentando che quanto descritto dall'arbitro non corrisponderebbe alla verità dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo presentato, rileva l'inammissibilità del reclamo proposto avverso le sanzioni per due gare comminate a carico di TRUNCE' Ubaldo e PERRONE Carmine, nonché della squalifica fino al 19 novembre 2015 comminata all'assistente di gara GAROFANO Mauro, in quanto ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) e b), tali sanzioni non sono impugnabili. Quanto alla impugnazione della squalifica a carico di DIPAOLA Massimiliano, la Corte osserva la congruità della stessa rispetto a quanto emerge dal rapporto di gara, fonte privilegiata e primaria di prova. L'arbitro descrive chiaramente il comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore. La Corte ritiene pertanto che la sanzione comminata vada confermata. Tanto premesso e ritenuto, la Corte RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it