COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AURORA TRAVAGLIATO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. C Gara del 18.10.2015 tra Aurora Travagliato / Darfo Boario C.U. n. 26 del CRL datato 22.10.2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società AURORA TRAVAGLIATO Camp. Giovanissimi Reg. Gir. C Gara del 18.10.2015 tra Aurora Travagliato / Darfo Boario C.U. n. 26 del CRL datato 22.10.2015 La società AURORA TRAVAGLIATO, con due distinti reclami, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato l'allenatore TASSI Alessandro e il dirigente accompagnatore sig. TRUFFELLI Angelo fino al 17 febbraio 2016 per comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nonché per aver incitato i propri calciatori ed il pubblico a contestare l'operato del direttore di gara. Invitati ad abbandonare il recinto di gioco, si rifiutavano di ottemperare al provvedimento. Lamenta la società reclamante che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, previa riunione dei due procedimenti, osserva: il reclamo deve essere parzialmente accolto e la sanzione mitigata. Dal supplemento di rapporto, emerge con tutta chiarezza il comportamento irriguardoso dei tesserati nei confronti del direttore di gara, ma certo offensivo né minaccioso. Viene infatti evidenziato un atteggiamento ripetuto di contrarietà alle decisioni assunte dall'arbitro durante la gara; alcuna parole e/o frase offensiva viene riportata, tale da giustificare la decisione di comminare una sanzione di così rilevante entità. Premesso quanto sopra, pur censurando detto comportamento, questa Corte, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore TASSI Alessandro ed al dirigente accompagnatore sig. TRUFFELLI Angelo fino al 30 novembre 2015. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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