COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. SAGNINO ASD Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 11.10.2015 tra A.C. Sagnino ASD / A.C. Ardita Como C.U. n. 17 della Delegazione di Como datato 15.10.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. SAGNINO ASD Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 11.10.2015 tra A.C. Sagnino ASD / A.C. Ardita Como C.U. n. 17 della Delegazione di Como datato 15.10.2015. La Società A.C. SAGNINO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore LUPPI Alessio la squalifica sino al 31.12.2016, lamentando che la sanzione inflitta era eccessiva e particolarmente gravosa e che non era intenzione del LUPPI, minorenne di giovane età, ledere la persona del Direttore di Gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva quanto segue : dal referto arbitrale, invece, emerge che, il calciatore LUPPI Alessio, al termine della gara, ha chiaramente e volontariamente colpito il Direttore di Gara, procurandogli un forte dolore tanto da costringerlo a recarsi al Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticata una contusione alla spalla destra con prognosi di cinque giorni. Non pago del gravissimo atto di violenza, il LUPPI inseguiva ancora l’arbitro minacciandolo e tirando sassi contro la porta del suo spogliatoio. Il LUPPI cessava tali inqualificabili comportamenti solo grazie all’intervento del suo allenatore. Pertanto la decisione del GS deve ritenersi corretta, se non addirittura benevola e che, pertanto, merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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