COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale GRILLI Claudio Luigi, Presidente della US Fissaraga, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale GRILLI Claudio Luigi, Presidente della US Fissaraga, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS in relazione al CU n. 1 stagione sportiva 2014-2015 del SGS (Art. 8 lett. C) per avere autorizzato la partecipazione delle formazioni allievi 1998, Allievi 1999 ed Esordienti 2002 della US Fissaraga al Torneo Internazionale di calcio giovanile “Copa Santa” tenutosi dal 2 al 6 aprile 2015 in violazione della normativa federale di settore per non avere preventivamente richiesto né ottenuto dalla FIGC la prescritta autorizzazione federale a partecipare al suddetto torneo internazionale; US FISSARAGA, a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 4, comma 1, CGS in relazione alle condotte tenute dal proprio Presidente. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che i deferiti, GRILLI Claudio Luigi e US Fissaraga, non sono comparsi alla seduta del 05.11.2015 nonostante fossero stati regolarmente convocati, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare a GRILLI Claudio Luigi 3 mesi di inibizione ed alla US Fissaraga l’ammenda di Euro 450,00. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i fatti oggetto di deferimento risultano chiaramente provati. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui all’Art. 1 bis comma 1 CGS non avendo né richiesto né ottenuto la necessaria autorizzazione dalla FIGC a partecipare al torneo internazionale di calcio giovanile “Copa Santa” tenutosi dal 2 al 6 aprile 2015. Alla luce della gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA GRILLI Claudio Luigi mesi 1 di inibizione ed alla US Fissaraga l’ammenda di Euro 350,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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