COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 07.08.2015 a carico di: MONTAGNA Umberto, CASARINI Marco, BAIARDI Claudio e MARIONI Sandro per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 07.08.2015 a carico di: MONTAGNA Umberto, CASARINI Marco, BAIARDI Claudio e MARIONI Sandro per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS con riferimento all'Art. 43 NOIF per avere consentito l'utilizzazione di calciatori privi di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva nel corso della stagione sportiva 2013/2014; AC BRESSANA 1918 ASD, per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, - preso atto che MONTAGNA Umberto, CASARINI Marco, BAIARDI Claudio, MARIONI Sandro e la società AC BRESSANA 1918 ASD hanno concordato con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini: per MONTAGNA Umberto e CASARINI Marco 4 mesi di inibizione per BAIARDI Claudio e MARIONI Sandro tre mesi di inibizione e per la AC BRESSANA 1918 ASD 600,00 Euro di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi 2015/2016; - rilevato che è stato ottenuto il nulla osta da Procuratore Generale dello Sport presso il CONI nei termini previsti dall'Art. 23 CGS, OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA a MONTAGNA Umberto ed a CASARINI Marco 4 mesi di inibizione; a BAIARDI Claudio e MARIONI Sandro tre mesi di inibizione; alla AC BRESSANA 1918 ASD 600,00 Euro di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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