COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS. CASTELLO OSTIANO Camp. Allievi prov. Gir. C Gara del 18-10-2015 tra Canottieri Baldesio / Castello Ostiano C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 22-10-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS. CASTELLO OSTIANO Camp. Allievi prov. Gir. C Gara del 18-10-2015 tra Canottieri Baldesio / Castello Ostiano C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 22-10-2015 La società CASTELLO OSTIANO ha proposto reclamo avverso la squalifica del Sig. GANDOLFI Claudio fino al 18-11-2015 per aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria. La Corte sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: Il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti, massaggiatori e tecnici fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it