COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FC. CINISELLO 1945 Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara dell’8-11-2015 tra Villa / Cinisello C.U.n. 17 della delegazione di Milano datato 12-11-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FC. CINISELLO 1945 Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara dell'8-11-2015 tra Villa / Cinisello C.U.n. 17 della delegazione di Milano datato 12-11-2015 La società CINISELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MANUGUERRA Mirko per 3 gare, lamentando che il calciatore sanzionato non ha avuto alcun comportamento aggressivo né tanto meno è stato trattenuto dai compagni e chiede la riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,rileva : dal rapporto del direttore di gara risulta che il giocatore MANUGUERRA a fine gara si rivolgeva ad un avversario con frasi ingiuriose tentando di colpirlo. Veniva però fermato dall' intervento dei dirigenti e dai compagni di squadra. La sanzione inflitta dal G.S. appare pertanto equa in relazione al comportamento tenuto e soprattutto al tentativo di aggressione, per cui il ricorso non può trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l' addebito della relativa tassa.
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