COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POZZUOLO CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. 8 Gara del 18.10.2015 tra Vignareal / Pozzuolo Calcio C.U. n. 17 della Delegazione di Monza datato 29.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POZZUOLO CALCIO Camp. Allievi Prov. Gir. 8 Gara del 18.10.2015 tra Vignareal / Pozzuolo Calcio C.U. n. 17 della Delegazione di Monza datato 29.10.2015 La società POZZUOLO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore CALABRO’ Giuseppe sino al 01.05.2016 e il calciatore DINICE Paolo sino al 28.02.2016 - chiedendo la riduzione della pena per entrambi, in quanto non vi sarebbero stati atti violenti da parte dei due giocatori nei confronti dell’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale, nonché dallo stesso reclamo proposto dalla Pozzuolo Calcio, si deduce come sia il DINICE che il CALABRO' abbiano tenuto sicuramente un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, con ingiurie e reiterate proteste sicuramente da condannare. Tuttavia, da una attenta analisi dei fatti accaduti non sono emersi atti realmente violenti da parte dei due calciatori verso il direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, tenuto in considerazione anche la categoria, questa Corte ritiene di dover mitigare la pena inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE La squalifica al calciatore CALABRO’ Giuseppe sino al 31.03.2016 e al calciatore DINICE Paolo sino al 31.01.2016. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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