COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD VALGOBBIAZANANO Camp. Allievi Prov. Gir. G Gara del 1.11.2015 tra New Team Franciacorta / Valgobbiazanano C.U. n. 18 della Delegazione di Brescia datato 05.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD VALGOBBIAZANANO Camp. Allievi Prov. Gir. G Gara del 1.11.2015 tra New Team Franciacorta / Valgobbiazanano C.U. n. 18 della Delegazione di Brescia datato 05.11.2015 La società ASD VALGOBBIAZANANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad un punto di penalizzazione ed ammenda di € 25,00 a seguito di mancata presentazione in campo senza aver giustificato la propria assenza, sostenendo di aver concordato proprio con la società ospitante il rinvio alla data del 1.11.15, ma di non essersi presentata solo per un disguido nella spedizione del fax con la richiesta congiunta di spostamento . La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, nonché alla società New Team Franciacorta osserva: dalla documentazione in atti è emerso come non sia presente la richiesta di differimento della partita alla Delegazione di Brescia nonché la necessaria autorizzazione di quest’ultima al rinvio della partita, con la conseguenza che la società ASD Valgobbiazanano non si è presentata alla gara. Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del GS Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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