COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 1. SIELI CALOGERO, Presidente della ASD Pro Lissone Calcio per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 94 ter comma 2 NOIF

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 1. SIELI CALOGERO, Presidente della ASD Pro Lissone Calcio per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 del CGS con riferimento all'art. 94 ter comma 2 NOIF per non aver provveduto a depositare gli accordi economici di 19 calciatrici ; ottemperato alla decisione della Collegi Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata al sul CU n. 3 del 16.02.2013 in favore dell'allenatore ZARDI Mauro; 2. ASD PRO LISSONE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente . La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, - rilevato che, nel corso del giudizio, il Presidente della ASD PRO LISSONE ha comprovato di aver inviato, a mezzo raccomandata, i contratti delle 19 tesserate presso la FIGC con missiva dell’ottobre 2015, che successivamente in data 25 novembre 2015 riceveva la comunicazione da parte della FIGC nella quale venivano richiesti i citati contratti in quanto non pervenuti, che pertanto con lettera raccomandata datata gennaio 2015 la società deferita inviava regolarmente tutti i contratti; - rilevato che il Rappresentante della Procura evidenzia che dalle prove non emergeva il corretto adempimento degli obblighi di deposito dei documenti e chiedeva di comminare le seguenti sanzioni - a carico del Presidente della ASD PRO LISSONE sette mesi di inibizione; - a carico della società ASD PRO LISSONE € 1.300,00 di ammenda. OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato, non risulta provato. La società ASD Pro Lissone ha provato in udienza di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di deposito presso la FIGC dei contratti stipulati tra la società stessa e le giocatrici interessate, depositando copia delle due lettere raccomandate inviate la prima nel mese di ottobre 2014 e la seconda nel febbraio 2015 (lettera datata gennaio 2015, ma inviata in un momento successivo), a seguito della richiesta da parte della FIGC di non aver ricevuto tutti i contratti inviati. Ne consegue pertanto che il deferimento non possa trovare accoglimento. PQM Il Tribunale Federale Territoriale ASSOLVE il Presidente della ASD PRO LISSONE Sig. SIELI CALOGERO e la società ASD PRO LISSONE Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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