COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US CALCINATO ASD Camp. Promozione Gir. D Gara del 18.10.2015 tra Calcinato / Governolese C.U. n. 26 del CRL datato 22.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US CALCINATO ASD Camp. Promozione Gir. D Gara del 18.10.2015 tra Calcinato / Governolese C.U. n. 26 del CRL datato 22.10.2015 La società US CALCINATO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato TAMENI Patrik sino al 15.6.2016, PAGHERA Luca sino al 18.10.2017, TAGLIANI Stefano sino al 30.12.2015, le ha comminato l'ammenda di Euro 300,00 e la squalifica del campo per una giornata. La Corte Sportiva d’appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentita la società reclamante e sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : la società reclamante sostiene che l'arbitro sarebbe stato colpito con una violentissimo calcio al polpaccio da uno spettatore e non da un giocatore della propria squadra, non individuato dall'arbitro stesso. Tale assunto viene smentito dall'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Corte. In particolare, l'arbitro ha precisato che era impossibile individuare l'autore del gesto nella persona dello spettatore che era entrato sul terreno di gara, in quanto lo spettatore gli era di fronte mentre lui veniva colpito con un violento calcio da tergo. L'arbitro ha infine confermato quanto già scritto nel rapporto arbitrale che l'autore del gesto era stato un calciatore dell'US Calcinato seppure non individuato. A fronte di ciò, non può trovare accoglimento l'istanza di sospensione della squalifica comminata al capitano della società reclamante, PAGHERA Luca, proposta dalla società reclamante in quanto verrebbe svuotato di contenuto il disposto di cui all'Art. 3 del CGS il quale al secondo comma prevede che “il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi in occasione della gara in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore del gesto”. Considerato che l'autore del gesto attualmente non è stato individuato la sanzione inflitta al capitano, PAGHERA Luca, non può allo stato cessare di avere esecuzione; e ciò proprio in applicazione della norma sopra menzionata. Al fine di individuare l'autore del gesto, si ritiene corretto, in accoglimento dell'istanza proposta dalla società reclamante, disporre che gli atti vengano trasmessi alle procura federale per compiere le opportune indagini per individuare l'autore del gesto commesso nei confronti dell'arbitro. Meritano invece di essere confermate le squalifiche, comminate al calciatore TAMENI Patrik e all'allenatore TAGLIANI Stefano. Infatti, dagli atti ufficiali di gara, emerge chiaramente che il TAMENI dapprima ha calciato un pallone verso uno dei due assistenti ufficiali dell'arbitro sfiorandogli un braccio e successivamente, dopo aver raccolto un altro pallone, lo ha calciato colpendo al volto l'assistente ufficiale dell'arbitro tanto che doveva recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove gli veniva riscontrato un trauma sulla faccia e sul naso. La gravità del gesto commesso volontariamente dal TAMENI giustifica la squalifica comminata allo stesso dal GS che merita di essere confermata. Anche la squalifica comminata all'allenatore, TAGLIANI Stefano, deve ritenersi congrua in relazione ai comportamenti dallo stesso tenuti nei confronti del direttore di gara e di uno degli assistenti ufficiali dell'arbitro. Infatti, dagli atti ufficiali di gara, emerge chiaramente che il TAGLIANI non solo non è intervenuto a difesa dell'assistente dell'arbitro colpito dal TAMENI, ma altresì lo minacciava e si posizionava tra i due, cercando di non farlo individuare quale autore del gesto. Meritano infine di essere confermate le sanzioni comminate alla società reclamante, stante il comportamento ascritto ai propri tesserati al quale si deve aggiungere quello tenuto dai propri sostenitori che ha avuto quale culmine l'invasione di campo di un sostenitore della società reclamante e la necessità di ricorrere alle forze dell'ordine per consentire alla terna arbitrale di lasciare l'impianto sportivo con la propria autovettura sotto scortata. Tanto premesso e ritenuto, dispone che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale per individuare l'autore del gesto commesso nei confronti del direttore di gara (calcio violentissimo al polpaccio della gamba destra), RIGETTA per il resto il reclamo proposto e le domande tutte formulate dalla società reclamante, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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