COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. POLISPORTIVA ROVINATA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 14-11-2015 tra Polisportiva Rovinata / Polisportiva 2001 C.U. n. 19 della delegazione di Lecco datato 19-11-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 03/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società A.S.D. POLISPORTIVA ROVINATA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 14-11-2015 tra Polisportiva Rovinata / Polisportiva 2001 C.U. n. 19 della delegazione di Lecco datato 19-11-2015 La società POLISPORTIVA ROVINATA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 ai sensi dell'art. 17 C.G.S. lamentando che l'impianto sportivo è del Comune ed in gestione ad una terza società SPORT MANAGMENT che effettua la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva quanto segue : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che la gara è stata sospesa per esplosione del quadro elettrico che ha causato un incendio ed il successivo intervento dei Vigili del Fuoco. A fronte di ciò, si deve ritenere che, non sussista la responsabilità nemmeno oggettiva della società reclamante la quale oltre a non avere in gestione l'impianto e quindi non potere influire in alcun modo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, non aveva neanche la possibilità sotto l'aspetto tecnico di approntare i necessari interventi tecnici per ripristinare l'illuminazione nei tempi previsti dalla normativa vigente. Si rileva inoltre che quanto è avvenuto può essere dovuto anche ad un caso fortuito e straordinario non soggetto al controllo della società reclamante. Si deve quindi ritenere equo disporre la ripetizione della gara. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, DISPONE la ripetizione della gara e dispone l' addebito della relativa tassa.
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