COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società REAL CRESCENZAGO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 01-11-2015 tra Pol. Orpas / Real Crescenzago C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 05.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società REAL CRESCENZAGO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 01-11-2015 tra Pol. Orpas / Real Crescenzago C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 05.11.2015 La società REAL CRESCENZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della squalifica a carico del giocatore NANI Igli fino al 30 giugno 2016; del calciatore BAGALA' Alessandro per sei gare nonché l'ammenda di € 60,00 a carico della società, lamentando l'eccessività delle sanzioni comminate ai propri calciatori ed alla società stessa. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : quanto al giocatore BAGALA' Alessandro, emerge dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, che il comportamento del tesserato risulta meritevole della sanzione comminata, stante l'atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro ed aggressivo nei confronti dell'avversario. Quanto al giocatore NANI Igli, viceversa, dal rapporto arbitrale non sembra emergere la gravità dei fatti allo stesso addebitati e per tale ragione la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, deve essere mitigata. Deve essere invece confermata la sanzione dell'ammenda comminata alla società. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione della squalifica del calciatore NANI Igli fino al 29 febbraio 2016, conferma il resto e dispone l'accredito della tassa.
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