COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD BORNASCOZECCONE Camp. Juniores Reg. Gir. G Gara del 07-11-2015 tra USD Bornascozeccone / Ausonia C.U. n. 31 del CRL datato 12.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società USD BORNASCOZECCONE Camp. Juniores Reg. Gir. G Gara del 07-11-2015 tra USD Bornascozeccone / Ausonia C.U. n. 31 del CRL datato 12.11.2015 La società USD BORNASCOZECCONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore AZGHOUD Mohamed sino al 2.3.2016 e l'allenatore GALLANTI Angelo sino al 24.2.2016, lamentando l'eccessività delle sanzioni comminate agli stessi. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante osserva : l'arbitro nel proprio rapporto ha confermato che il calciatore AZGHOUD Mohamed dopo averlo colpito con il pallone ad un polpaccio in modo non violento lo ha insultato, cercando di nascondere l'accaduto. Analogo comportamento ha precisato l'arbitro è stato tenuto dall'allenatore, il quale ha cercato di non far individuare l'autore del gesto, comunque individuato dall'arbitro stesso. Alla luce di ciò, meritano di essere lievemente mitigate le sanzioni comminate al calciatore ed allenatore, stante la gravità del suddetto comportamento. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione della squalifica del calciatore AZGHOUD Mohamed sino al 15 febbraio 2016 e dell'allenatore GALLANTI Angelo sino al 31 gennaio 2016 e dispone l'accredito della tassa.
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