COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CALVIRATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 28.11.2015 tra Frog Milano / Calvairate C.U. n. 34 del CRL datato 03.12.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD CALVIRATE Camp. Promozione Gir. F Gara del 28.11.2015 tra Frog Milano / Calvairate C.U. n. 34 del CRL datato 03.12.2015 La società ASD CALVIRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore PORTELLI Alessandro per tre giornate per atto di violenza nei confronti di un avversario - chiedendo la riduzione della pena, in quanto il calciatore non avrebbe colpito volontariamente e violentemente l’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale – che si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge come il gesto posto in essere dal calciatore sia connotato da violenza, avendo il calciatore colpito l’avversario con un pugno sul petto per reazione. Premesso quanto sopra, questa Corte ritiene di dover confermare la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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