COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 1) GASPERlNl Claudio, all’epoca dei fatti Presidente della ACD Nuova Bolgiano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art 1 bis, comma I, C.G.S. per avere scientemente acconsentito, al precipuo scopo di trarne profitto, a che l’AS Assaghese Calcio utilizzasse, nella gara del 18/4/2015 contro la Nuova Bolgiano, in qualità di assistente arbitrale, il sig. Martini Domenico, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza della circostanza in quanto genitore di un proprio tesserato-calciatore partecipante alla gara (Martini Davide); 2) ROTOLO Federico, all’epoca dei fatti calciatore, vice capitano, dell’AS Assaghese Calcio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver personalmente scelto, quale guardalinee per la propria compagine, il sig. Martini Domenico senza verificare che lo stesso fosse tesserato; 3) COSTA Massimo, all’epoca dei fatti calciatore e capitano dell’AS Assaghese Calcio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 61 delle N.O.I.F. in quanto, con la sottoscrizione della distinta, ha falsamente attestato che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare all’incontro; 4) la società ACD NUOVA BOLGIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente. 5) la società AS ASSAGHESE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per quanto ascritto ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 1) GASPERlNl Claudio, all'epoca dei fatti Presidente della ACD Nuova Bolgiano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art 1 bis, comma I, C.G.S. per avere scientemente acconsentito, al precipuo scopo di trarne profitto, a che l'AS Assaghese Calcio utilizzasse, nella gara del 18/4/2015 contro la Nuova Bolgiano, in qualità di assistente arbitrale, il sig. Martini Domenico, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza della circostanza in quanto genitore di un proprio tesserato-calciatore partecipante alla gara (Martini Davide); 2) ROTOLO Federico, all'epoca dei fatti calciatore, vice capitano, dell'AS Assaghese Calcio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver personalmente scelto, quale guardalinee per la propria compagine, il sig. Martini Domenico senza verificare che lo stesso fosse tesserato; 3) COSTA Massimo, all'epoca dei fatti calciatore e capitano dell'AS Assaghese Calcio della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 61 delle N.O.I.F. in quanto, con la sottoscrizione della distinta, ha falsamente attestato che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare all'incontro; 4) la società ACD NUOVA BOLGIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente. 5) la società AS ASSAGHESE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S, per quanto ascritto ai propri tesserati. Con provvedimento del 21 ottobre 2015 il Procuratore Federale, “rilevato che, dagli atti sopra indicati (relazione d'indagine del Collaboratore della Procura federale Dott. Siro Giorgio Massari del 9.09.2015) e dalle risultanze probatorie acquisite (Esposto F.C. Vizzolo del 28/4/2015 - Stralcio C.U. 11-39 Delegazione Prov. Milano del2 3/4/2015 - Audizione dei Sigg.ri: - Gasperini Claudio, presidente Acd Nuova Bolgiano, nonchè dei calciatori Martini Davide, Gelmetti Stefano Carlo Latino Domenico, presidente As Assaghese Calcio, nonchè dei calciatori Rotolo Federico e Costa Massimo; - Osama Fayek Kamel Shady, arbitro della gara), è emerso che il sig. Gasperini Claudio, presidente dell'ACD Nuova Bolgiano, e i calciatori Costa Massimo e Rotolo Federico, rispettivamente capitano e vice capitano dell'AS Assaghese Calcio, in occasione della gara del 18/4/2015 valevole per il campionato di 2° cat, disputata tra l'ACD Nuova Bolgiano e l'AS Assaghese Calcio, abbiano tenuto una condotta non conforme ai criteri di lealtà, correttezza e probità e all'osservanza delle carte federali e in particolare: - il Gasperini, al fine di favorire la Società di cui è Presidente, ha dapprima acconsentito scientemente, a che l'Assaghese calcio utilizzasse, nella gara de qua, in qualità di assistente arbitrale, il Sig. Martini Domenico, soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza della circostanza, atteso il rapporto di genitorialità di quest'ultimo con il calciatore Martini Davide, partecipante alla gara in esame quale tesserato per l'ACD Nuova Bolgiano, per poi recarsi nello spogliatoio dell'arbitro, fra il primo e il secondo tempo, per preannunciare reclamo per la posizione del Sig. Martini Domenico e ottenere quindi, dal Giudice Sportive, la vittoria della gara a tavolino; - Rotolo Federico, ha scelto, personalmente, quale guardalinee per la propria compagine, il sig. Martini Domenico senza verificare se lo stesso fosse tesserato o meno; - Costa Massimo, ha sottoscritto la distinta di gara attestando, falsamente, che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare, con funzioni diverse, all'incontro”. deferiva avanti Questo Tribunale il sig. GASPERINI Claudio ed i calciatori ROTOLO Federico COSTA Massimo per rispondere della violazione di cui all’Art. 1 bis, comma 1, CGS, già Art. 1, comma 1, CGS e le società ACD NUOVA BOLGIANO ed AS ASSAGHESE CALCIO per rispondere della violazione di cui all’Art. 4 commi 1 e 2, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, sosteneva che era stato commesso un illecito sportivo dai deferiti, volto ad alterare il risultato della gara del 18/4/2015 valevole per il campionato di 2° cat tra l'ACD Nuova Bolgiano e l'AS Assaghese Calcio e del campionato stesso a favore della ACD Nuova Bolgiano, mediante un comportamento doloso che prevedesse l'inserimento nella predetta gara di un soggetto non tesserato, il Sig. Martini Domenico, nella qualità di assistente arbitrale di parte, della AS Assaghese; rilevato altresì che il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare al sig. GASPERlNl Claudio anni 1 di inibizione, al calciatore, ROTOLO Federico, 5 giornate di squalifica, al calciatore, COSTA Massimo, 9 giornate di squalifica, alla società, ACD NUOVA BOLGIANO, l'ammenda di Euro 1.000,000 ed all'AS ASSAGHESE CALCIO l'ammenda di Euro 300,00; preso atto che i deferiti, GASPERINI Claudio e AC Nuova Bolgiano, hanno chiesto di essere assolti in quanto il fatto non sussiste sotto il profilo materiale e soggettivo; OSSERVA Dagli atti di giudizio non risulta provato che vi sia stato un accordo esplicito o tacito tra l'ACD Nuova Bolgiano e l'AS Assaghese Calcio per alterare il risultato della gara ed il campionato, mediante un comportamento doloso che prevedesse l'inserimento nella predetta gara di un soggetto non tesserato nella qualità di assistente arbitrale della AS Assaghese. In realtà, come è stato accertato dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul CU n. 3 del 16.7.2015, vi è stata la sola violazione del disposto di cui all'Art. 17, comma 5 lett. b) del CGS da parte della AS Assaghese e del suo Presidente Domenico Latino che sono stati dallo stesso Giudice Sportivo adeguatamente sanzionati. Peraltro, come correttamente affermato dal Giudice Sportivo la responsabilità di impiegare un non tesserato, come assistente dell'arbitro di parte, ricade sulla società che lo ha impiegato e non sulla squadra avversaria che peraltro non ha alcuna possibilità e/o obbligo di intervenire nelle scelte dell'altra squadra. Non risulta quindi provata la sussistenza, nel caso di specie, di un comportamento doloso, diretto ad alterare il risultato della gara, da parte dei deferiti. A fronte dell'assoluta mancanza di elementi probatori, si devono mandare assolti i deferiti. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale ASSOLVE il sig. GASPERlNl Claudio, il calciatore ROTOLO Federico, il calciatore, COSTA Massimo e le società ACD NUOVA BOLGIANO ed AS ASSAGHESE CALCIO.
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