COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 4.11.2015 a carico di: BERGO Gianluigi, Presidente della Paina Calcio 1975 Ssd Arl sino al 2 aprile2015, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all’art. 38, comma 1 NOIF

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 4.11.2015 a carico di: BERGO Gianluigi, Presidente della Paina Calcio 1975 Ssd Arl sino al 2 aprile2015, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all’art. 38, comma 1 NOIF per aver permesso o, comunque, non impedito che il tecnico Francioso Antonio svolgesse attività tecnica quantomeno sino al 10.01.2015, a favore della Paina Calcio 1975 Asd Arl, non in costanza di tesseramento con la stessa società; BRULLI Bruno, Presidente della Asd Ac Trevigliese nella stagione Sportiva 2014-2015, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all’art. 38, comma 1 NOIF per aver permesso o, comunque, non impedito che il tecnico Francioso Antonio svolgesse attività tecnica quantomeno sino al 01.03.2015, a favore della Asd Ac Trevigliese, non in costanza di tesseramento con la stessa società, perfezionamento del tesseramento intervenuto solamente in data 6.03.2015; PAINA CALCIO 1975 SSD ARL, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS ASD AC TREVIGLIESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che - all’udienza del 3 dicembre 2015 comparivano il sig. Brulli Bruno per sé ed in rappresentanza della società Asd Ac Trevigliese, nonché il sig. Bergo Gianluigi; nessuno compariva per la società Paina Calcio 1975 Ssd Arl; - il sig. Brulli esibiva e produceva in giudizio copia della lettera raccomandata di richiesta tesseramento datata 18 febbraio 2015, inviata regolarmente al Settore Tecnico il 19 febbraio 2015, nonché dell’attestazione di consegna alla FIGC – Settore Tecnico datata 23 febbraio 2015; - il sig. Bergo Gianluigi dichiarava di aver raggiunto un accordo con la Procura Federale in ordine all’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, come da accordo allegato al verbale di udienza; - il Rappresentante della Procura chiedeva quindi un breve rinvio per esaminare la documentazione prodotta dal sig. Brulli e altresì per ottenere l’approvazione dell’accordo da parte della Procura Generale dello Sport presso il CONI; - il Tribunale Federale Territoriale rinviava quindi all’udienza del 17 dicembre 2015. Alla successiva udienza del 17 dicembre 2015, preso atto che: - il Rappresentante della Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, ritenendo che la documentazione prodotta dal sig. Brulli non fosse sufficiente ai fini della prova del corretto tesseramento del tecnico, sig. Francioso Antonio, e chiedeva di comminare, per violazione dell’art. 38 delle NOIF, le seguenti sanzioni: A) BRULLI Bruno, mesi uno di inibizione; B) alla società Asd Ac Trevigliese € 200,00 di ammenda; C) alla società Paina Calcio 1975 Ssd Arl € 400,00 di ammenda; - i deferiti, sig. Brulli e la società Asd Ac Trevigliese, hanno chiesto di essere assolti, ritenendo di aver adempiuto ad ogni obbligo relativo al tesseramento del proprio allenatore e non capendo altresì quale violazione anche del Regolamento del Settore Tecnico si assumeva essere stata violata e non essendo in grado di difendersi. OSSERVA Quanto alla posizione del sig. Bergo Gianluigi, preso atto dell’accordo raggiunto tra il deferito e la Procura Federale, in ordine all’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nonché dell’approvazione inviata dalla Procura Generale dello Sport datata 14 dicembre 2015. COMMINA Al sig. BERGO GIANLUIGI, ai sensi dell’art.23 CGS, mesi uno di inibizione. Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che la contestazione mossa ai deferiti è l’aver permesso al tecnico Francioso di allenare, sebbene non fosse in regola con il tesseramento e ciò in violazione dell’art. 38 comma 1 delle NOIF. L’art.38 comma 1 delle NOIF recita testualmente che i tecnici iscritti negli albi elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono richiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Dalla lettura della norma non si rinviene alcun riferimento al momento di perfezionamento del tesseramento, essendo posto a carico dell’allenatore l’unico obbligo di RICHIEDERE IL TESSERAMENTO. Lo stesso obbligo si rinviene nell’art.34 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico il quale prescrive che i tecnici iscritti negli albi elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono richiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività – riprendendo letteralmente quanto stabilito dalle NOIF. Le norme richiamate fanno pertanto riferimento all’obbligo a carico dei tecnici di richiedere il proprio tesseramento, senza far alcuna menzione agli adempimenti e/o agli obblighi successivi. Il sig. Brulli Bruno per sé e per la società Asd Ac Trevigliese ha dimostrato e provato durante il giudizio di aver regolarmente richiesto alla FIGC – Settore Tecnico il tesseramento dell’allenatore sig. Francioso Antonio, prima del suo impiego, producendo copia della lettera raccomandata di richiesta tesseramento datata 18 febbraio 2015, inviata regolarmente al Settore Tecnico il 19 febbraio 2015, nonché dell’attestazione di consegna alla FIGC – Settore Tecnico datata 23 febbraio 2015, in ottemperanza ad ogni e qualunque obbligo discendente dalla norma – art 38 comma 1 NOIF – che nell’atto di deferimento si assume violata. Per completezza, si osserva che, tale interpretazione trova avvallo altresì in quanto indicato nel Comunicato n. 1 LND, per la Stagione Sportiva 2015/2016, al punto 10 rubricato “PERSONE AMMESSE AL RECINTO DI GIOCO”, secondo il quale: “relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: b) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; c) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; d) all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore”. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene pertanto infondato in fatto ed in diritto il deferimento a carico del sig. Brulli Bruno e della società Asd Ac Trevigliese. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, ASSOLVE - Il sig. BRULLI BRUNO Presidente della Asd Ac Trevigliese nella stagione Sportiva 2014-2015, per la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all’art. 38, comma 1 NOIF; - la società Asd Ac Trevigliese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS. Diversa invece la posizione della Paina Calcio 1975 Ssd Arl, dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, risulta pienamente provato che il tecnico sig. Francioso Antonio, sia stato tesserato a seguito della richiesta di tesseramento della società Asd Ac Trevigliese. La società Paina Calcio 1975 Ssd Arl, dal canto suo, non essendo nemmeno rappresentata in giudizio, non ha dimostrato di aver correttamente richiesto il tesseramento dell’allenatore sig. Francioso Antonio ai sensi dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, per il periodo antecedente, ovvero fino al 10.01.2015. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene pertanto fondato l’atto di deferimento a carico di tale società e per l’effetto COMMINA Alla società Paina Calcio 1975 Ssd Arl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, € 400,00 di ammenda, per violazione dell’art. 38 delle NOIF. Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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