COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 6-12-2015 tra SSD Lomellina Calcio / ASD Pro Vigevano Suardese C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD PRO VIGEVANO SUARDESE Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 6-12-2015 tra SSD Lomellina Calcio / ASD Pro Vigevano Suardese C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015 La società PRO VIGEVANO SUARDESE ha proposto reclamo avverso la delibera del G.S. che ha comminato la perdita della gara con il risultato di 0 – 3; l'ammenda di € 100,00; l'inibizione del dirigente accompagnatore, sig. FACCIOLO Fabrizio, fino al 6 gennaio 2016 per posizione irregolare di un giocatore, che è risultato non essere tesserato. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo non può trovare accoglimento. Correttamente il Giudice Sportivo ha considerato che il giocatore Raimondo Mauro fosse in posizione irregolare, durante la gara del 6 dicembre 2015, in quanto il suo trasferimento, non si è perfezionato nei termini prescritti dalle norme federali applicabili. Infatti, la lista di trasferimento del sig. Raimondo risulta essere stata inviata a mezzo raccomandata in data 7 dicembre 2015 (come peraltro prodotto dalla stessa reclamante), data dalla quale decorre il tesseramento a del calciatore a favore della società cessionaria. Il sig. Raimondo poteva pertanto essere impiegato dal giorno 7 dicembre e non prima. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, conferma i provvedimenti adottati e dispone l'addebito della relativa tassa.
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