COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. VICTORIA ASD Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 5-12-2015 tra Aurora San Francesco / Victoria C.U. n. 22 della delegazione di Lecco datato 11-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. VICTORIA ASD Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 5-12-2015 tra Aurora San Francesco / Victoria C.U. n. 22 della delegazione di Lecco datato 11-12-2015 La società VICTORIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il proprio allenatore Sig. BAGNATO Carmelo fino all' 8-02–2016 dichiarando che non ha calunniato il direttore di gara e che le frasi riportate nel rapporto di gara non sono veritiere. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, l'arbitro sentito a chiarimenti ha precisato che il BAGNATO con frasi eccessivamente offensive reiterava le offese anche in occasione delle rimesse laterali mentre era vicino alla rete di recinzione dopo l'espulsione. Pertanto il reclamo non può trovare accoglimento visto il comportamento dell'allenatore. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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