COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società RETORBIDO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 6-12-2015 tra Retorbido / Rivanazzanese C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datato 11-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società RETORBIDO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 6-12-2015 tra Retorbido / Rivanazzanese C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datato 11-12-2015 La società RETORBIDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 30.05.2016 a carico del giocatore PICCOLLA Daniele, lamentando di non aver commesso il fatto. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva. L'arbitro chiamato a chiarimenti ha confermato quanto indicato nel referto arbitrale, ovvero che l'autore del gesto era proprio il sig. PICCOLLA e di averlo riconosciuto senza alcun dubbio. Alla luce di ciò le deduzioni della reclamante non possono trovare accoglimento. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito.
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