COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LEGNANO Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 6-12-2015 tra Tradate / Legnano C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LEGNANO Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 6-12-2015 tra Tradate / Legnano C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015 La società LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato a carico della società reclamante, l'ammenda di € 250,00 per offese alla terna arbitrale e minacce nonché dell'ammenda di € 150,00 per offese rivolte al direttore di gara da una persona associata alla reclamante ma non in distinta. La società reclamante lamenta il fatto che alcun sostenitore fosse presente durante la gara, stante il provvedimento del Prefetto della Provincia di Varese e che la sanzione comminata per la presenza della persona non identificata fosse da comminare alla società ospitante. GIRONE A - 13 Giornata - A FEMMINILE INTER MILANsq.B - MOZZANICA – R.La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti in ordine alla presenza dei sostenitori della società Legnano, conferma che i responsabili delle offese fossero tifosi della reclamante. Quanto alla posizione della persona non in distinta presente negli spogliatoi, l'ammenda è stata comminata dal Giudice Sportivo per le offese rivolte da quest'ultima nei confronti del medesimo e non per la presenza di persone estranee nella zona spogliatoi, come invece interpretato dalla reclamante. Anche in merito a ciò, il direttore di gara conferma i fatti così come indicati nel referto. La Corte pertanto, ritenuta la congruità della sanzione, conferma la decisione del giudice di primo grado. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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