COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 15 Ottobre 2015 a carico di: GENTILE Sandro, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.),
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale del 15 Ottobre 2015 a carico di: GENTILE Sandro, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.), in quanto, dagli atti del processo penale promosso nei confronti del sig. GENTILE Sandro conclusosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16200/2013 emerge che “il Sig. GENTILE, dal settembre 2009 al giugno 2010, utilizzando il social-network Facebook, aveva molestato alcuni ragazzi minorenni proponendogli degli incontri sessuali. Le persone offese risultavano frequentare il centro sportivo di Sagnino (CO), ove si allenavano le squadre giovanili del A.C. SAGNINO ASD, società per la quale GENTILE, nella stagione 2009/10, era tesserato quale dirigente”. Con provvedimento del 15 ottobre 22015 il Procuratore Federale, “Rilevato che: - dall'esame degli atti relativi al procedimento penale nr. 8690/10 R.G.N.R., ritualmente pervenuti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, nonchè dall'esame delle pronunce da esso originate, risulta che il Sig. GENTILE, dal settembre 2009 al giugno 2010, utilizzando il social-network Facebook, aveva molestato alcuni ragazzi minorenni proponendogli degli incontri sessuali. Le persone offese risultavano frequentare il centro sportivo di Sagnino (CO) ove si allenavano le squadre giovanili del A.C. SAGNINO ASD, società per la quale GENTILE, nella stagione 2009/10, era tesserato quale dirigente; - in data 28 febbraio 2011, il Pubblico Ministero aveva richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione di una misura cautelare nei confronti del sig. Sandro GENTILE contestando al medesimo la violazione di cui agli articoli 56 (tentativo), 81 (continuazione), 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale. In accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari, in data 7 marzo 2011, ha emesso l'ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, in particolare, luogo di residenza (Comune di Como), centri sportivi della provincia di Como e ogni altro centro calcistico aderente alla Federazione Italiana Gioco Calcio; - contestualmente all'emissione dell'ordinanza cautelare, il Pubblico Ministero ha emesso decreto di perquisizione locale, personale e di sequestro nei confronti di GENTILE Sandro, e che nel corso della perquisizione effettuata dalla Polizia di Stato, è stato sequestrato al GENTILE Sandro un personale computer, nel quale sono stati rinvenuti dei files contenenti materiale pedopornografico "realizzati utilizzando ragazzi minorenni, oltre a foto di nudo parziale di altrettanti ragazzi scattate direttamente dallo stesso allenatore", motivo per il quale il fascicolo è stato trasferito dalla Procura di Como alla D.D.A. di Milano, competente funzionalmente per tali reati, che ha portato il G.i.P. di Milano, in data 18 giugno 2011, ad emettere un nuovo provvedimento cautelare nei confronti del Gentile, disponendone gli arresti domiciliari; - il GENTILE è stato condannato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano (sentenza in data 28 novembre 2011) alla pena di anni tre e otto mesi di reclusione, per la commissione dei reati di cui agli artt. 660, 56 e 609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 bis (violenza sessuale) e 609 ter, 600 quater (detenzione di materiale pornografico) del codice penale; - la Corte di Appello di Milano, (sentenza in data 07 maggio 2012) ha ridotto a due anni e quattro mesi la pena precedentemente inflitta al GENTILE, confermando nel resto la sentenza di primo grado; - avverso tale pronuncia il GENTILE ha proposto ricorso per Cassazione deducendo motivi afferenti alla sola quantificazione della pena; - la Corte di Cassazione, sezione terza penale, con sentenza nr. 16200 del 12.3.2013, ha annullato la sentenza pronunciata della Corte di Appello di Milano, in ordine alla sola determinazione della pena ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano; - successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Milano ha emesso nei confronti del GENTILE una nuova condanna ad anni due e mesi quattro, integrando le parti di motivazioni ritenute carenti dalla Suprema Corte; Ritenuto che: - la vicenda penale a carico del GENTILE si è pertanto definita con sentenza di condanna che potrebbe subire eventuali modificazioni solamente avuto riguardo alla quantificazione della pena, ferma restando la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 660, 56 e 609 quater (atti sessuali con minorenne), 609 bis (violenza sessuale) e 609 ter, 600 quater (detenzione di materiale pornografico) del codice penale; - dalla citata vicenda penale che ha interessato il GENTILE risulta provata la responsabilità del medesimo per gravi fatti afferenti la sfera sessuale di giovani atleti, che il medesimo aveva avuto modo di conoscere e/o frequentare a seguito del suo ruolo di dirigente presso una società affiliata alla FIGC”; deferiva avanti Questo Tribunale il sig. GENTILE Sandro per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, CGS, già Art. 1, comma 1, CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che nessuno compariva per il sig. GENTILE alle udienze del 5.11.2015 e del 7.1.2016, nonostante fosse stato regolarmente convocato; rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva, la condanna del sig. Sandro GENTILE all'inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS; OSSERVA dalle risultanze probatorie agli atti del presente giudizio, ed in particolare dalle sentenze del Tribunale di Milano (GIP), della Corte di Appello di Milano e della Suprema Corte di Cassazione, è emerso che il sig. GENTILE, dal settembre 2009 al giugno 2010, utilizzando il social-network Facebook, aveva molestato alcuni ragazzi minorenni, proponendo loro incontri sessuali e che le persone offese risultavano frequentare il centro sportivo di Sagnino (CO), ove si allenavano le squadre giovanili del A.C. SAGNINO ASD, società per la quale il sig. GENTILE, nella stagione 2009/10, era tesserato quale dirigente. Risultano pertanto provati i comportamenti addebitati al sig. GENTILE dalla Procura Federale presso la FIGC nell’atto di deferimento. L’estrema gravità di tali comportamenti giustifica l’accoglimento integrale delle richieste formulate dalla Procura Federale nei confronti del sig. Sandro GENTILE, con applicazione del disposto di cui all’Art. 19, comma 3, del CGS. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del signor Sandro GENTILE, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS già Art. 1, comma 1, del CGS e per l’effetto commina al sig. Sandro GENTILE anni cinque di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’Art. 19, comma 3, del CGS. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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