COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 5 gennaio 2016 a carico di: VOLPI Giovanni, tesserato in qualità di Direttore Generale per la società GSD Casalromano, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all’art. 10, comma 2, C.G.S. ed all’art. 111 delle NOIF,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 5 gennaio 2016 a carico di: VOLPI Giovanni, tesserato in qualità di Direttore Generale per la società GSD Casalromano, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, “per aver richiesto una consistente somma di denaro al calciatore Simone Paghera, all'epoca dei fatti tesserato presso Società GSD Casalromano, e successivamente di averne effettivamente ottenuta una parte per svincolarlo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”; GSD CASALROMANO, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, VOLPI Giovanni, Con provvedimento del 5 gennaio 2016 il Procuratore Federale, “rilevato che dalla documentazione in atti e dalla Relazione redatta dalla Collaboratrice della Procura Federale, avv. Valentina Soravia, emerge quanto segue: - il sig. Simone Paghera, precedentemente tesserato presso la società Castiglione delle Stiviere sino alla stagione 2011/2012 e presso la GSD Casalromano nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014, e attualmente tesserato a titolo definitivo presso la Società Avezzano Calcio; - il sig. Paghera, nel corso della sua audizione, ha dichiarato: che all'inizio della stagione sportiva 2013/2014, il sig. Giovanni Volpi, Direttore Generale della Casalromano (società che deteneva il cartellino del giocatore), aveva da lui preteso la somma di €. 2.500 per concedere il consenso al trasferimento a titolo temporaneo all'Avezzano; che, quindi, una volta raggiunto l'accordo con l'Avezzano Calcio, aveva versato, personalmente ed in contanti, al sig. Volpi la somma richiesta ed ottenuto cosi il perfezionamento del prestito; che, al termine della stagione 2013/2014, chiedeva al sig. Volpi di essere svincolato per trasferirsi definitivamente all'Avezzano (dove aveva anche oramai trasferito la propria residenza) ma riceveva come risposta la richiesta di pagare la somma di Euro 10.000,00 (€. 2.500,00 per 4 anni di vincolo), richiesta che veniva rifiutata dal calciatore; che, quindi (e dopo l'invio dell'esposto via mail alla LND), il sig. Volpi abbassava la propria richiesta ad €. 4.000, richiesta che veniva sul momento rifiutata dal calciatore; che perchè successivamente, pur di ottenere lo svincolo, il calciatore si decideva a pagare al sig. Volpi la somma richiesta, in parte in contanti (€. 1.500) ed in parte a mezzo assegni bancari a lui rilasciati - a titolo di rimborso spese - dalla società Avezzano e non intestati; che tale pagamento avvenne in data 21 agosto 2014 presso l'ufficio del sig. Volpi in azienda; - nel corso della sua audizione, il Presidente dell'Avezzano Calcio, sig. Gianni Paris, ha confermato di aver consegnato al sig. Paghera n. 3 assegni dell'importo capitale di €. 800,00 cadauno e che uno di questi tre assegni (il n. 5308297977 della Banca dell'Adriatico, secondo quanto dichiarato dal Paghera), gli risultava essere stato incassato - dopo l'inizio delle indagini federali - in data 30 ottobre 2014; - il sig. Volpi, Direttore Generale della GSD Casalromano, nel corso dell'audizione, si è espresso in modo contraddittorio, dapprima negando di aver richiesto alcuna somma al Paghera e poi invece affermando di averlo fatto - usando "un tono forte”- ma solamente perchè si trattava di denaro che egli stesso aveva in precedenza prestato al giocatore (senza essere in grado di specificare ne di che somma si trattasse ne dei tempi e delle modalità in cui era avvenuto il prestito), sostenendo comunque di non aver mai ricevuto alcuna somma dal Paghera; considerato, che dalle indagini svolte emergono indizi tali da lasciar presumere che il sig. Volpi abbia effettivamente preteso ed ottenuto la corresponsione di una somma di denaro in cambio dello svincolo del calciatore Paghera (incasso dell'assegno n. 5308297977 in data 30 ottobre 2014; data di trasferimento - 26 agosto - del giocatore, successiva all'avvenuta consegna del denaro il 21 agosto; contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal Volpi; dettagliato esposto del Paghera); - osservato che il sig. Paghera ha trasferito la propria residenza in Abruzzo, avendo anche trascorso la stagione 2013/2014 in prestito all'Avezzano Calcio (maturando, cosi, il diritto allo svincolo dalla GSD Casalromano ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, in base alla quale "il calciatore non professionista o giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza”; deferiva avanti Questo Tribunale il sig. VOLPI Giovanni, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF e la GSD CASALROMANO, per responsabilità oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, rilevato che nessuno compariva per i deferiti VOLPI Giovanni e GSD CASALROMANO, all'udienza del 21.1.2016, nonostante fossero stati regolarmente convocato; rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva, la condanna del sig. VOLPI Giovanni all'inibizione per sei mesi e alla GSD CASALROMANO Euro 600,00 di ammenda; OSSERVA dalle risultanze probatorie agli atti è emerso che ha richiesto un somma di denaro al calciatore Simone Paghera, per ottenere lo svincolo, nonostante avesse già maturato il diritto allo svincolo ai sensi dell'art. 111 delle NOIF, essendo trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Tale comportamento integra la violazione di cui all'Art. 1 bis comma 1 CGS. La versione data dal Volpi in sede di indagini non risulta essere supportata da elementi probatori tali da scalfire quanto accertato dalla Procura Federale. Ne consegue che il Volpi è chiamato a rispondere per la violazione dell'Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 111 delle NOIF ed all'Art. 10, comma 2, CGS e la società GSD CASALROMANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del signor VOLPI Giovanni, tesserato in qualità di Direttore Generale per la società GSD Casalromano, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. anche con riferimento all'art. 10, comma 2, C.G.S. ed all'art. 111 delle NOIF, e della GSD CASALROMANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS e per l’effetto commina al sig. VOLPI Giovanni mesi tre di inibizione ed alla GSD CASALROMANO Euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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