COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC GESSATE Camp. Allievi Prov. Gir. 4 Gara del 29.11.2015 tra AC Gessate / Vignareal C.U. n. 23 della Delegazione di Monza datato 11.12.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC GESSATE Camp. Allievi Prov. Gir. 4 Gara del 29.11.2015 tra AC Gessate / Vignareal C.U. n. 23 della Delegazione di Monza datato 11.12.2015. La Società AC GESSATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PIROLA Luca fino al 27.11.2016, per aver colpito al volto con uno schiaffo l'arbitro pronunciando inoltre frasi offensive nei confronti dello stesso. La reclamante sostiene invece che quanto riportato nel referto arbitrale non risulterebbe invero corretto, poiché il giocatore PIROLA si sarebbe limitato ad insultare l'arbitro senza colpirlo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e convocato l'arbitro a chiarimenti, prende atto della dichiarazione di quest'ultimo con la quale si precisa che il PIROLA si sia limitato ad appoggiare la mano sulla sua faccia premendo con media intensità, senza provocare dolore. Dagli elementi acquisti, si rileva come il gesto, seppur censurabile, non configuri alcuna condotta violenta. Considerando quindi eccessiva la sanzione, si ritiene di attenuarla. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE Il reclamo proposto e riduce la squalifica a 5 gare effettive, disponendo l’accredito della relativa tassa.
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