COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC ASOLA Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 06.12.2015 tra Castiglione / AC Asola C.U. n. 25 della Delegazione di Mantova datato 08.01.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC ASOLA Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 06.12.2015 tra Castiglione / AC Asola C.U. n. 25 della Delegazione di Mantova datato 08.01.2016. La Società AC ASOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha respinto il ricorso col quale richiedeva la riproposizione della partita, sostenendo che la stessa non si sarebbe disputata regolarmente poiché la società Castiglione avrebbe fatto scendere irregolarmente in campo i giocatori nr. 18 e 13, che sarebbero già stati impiegati quali assistenti di parte. Sul tal presupposto veniva richiesto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riforma della decisione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letta attentamente la documentazione e gli Atti Ufficiali, risulta invero in modo inconfutabile che unicamente i numeri 15 Lanzo Camillo e 16 Faccini Riccardo abbiano svolto il ruolo di assistente di parte, senza essere stati impiegati nel corso della partita come giocatori. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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