COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 TFT 17 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 22/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani); S.C. Adelkam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 TFT 17 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 22/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani); S.C. Adelkam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani. La Procura Federale, con nota 2668/230pf13-14/GT/dl del 21 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam); Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval); Ciaramitaro Salvatore (Presidente A.S.D. Città di Carini) e Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 1bis comma 1 C.G.S.), in relazione all’art. 28 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al Torneo 4° Memorial Renzo Lo Piccolo, in data 1/6 ottobre 2013, categorie Pulcini e Esordienti, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare. Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti. Rinviata alla data odierna la prima udienza, per accertamenti della Procura Federale circa la posizione di tesseramento di alcuni soggetti incolpati, sono comparsi il presidente della A.S.D. Città di Carini sig. Salvatore Ciaramitaro, che aveva già chiesto all’udienza precedente il suo proscioglimento da ogni addebito, in quanto divenuto legale rappresentante della predetta società solo da marzo 2014, quindi in epoca successiva ai fatti oggetto di procedimento, e il rappresentante della società Tieffe Parmonval che ha prodotto elenco di tesserati pulcini F.I.G.C. in numero di diciotto in data 01/10/2013, così chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale, ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi quattro a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 400,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto (fatta eccezione per il Presidente della A.S.D. Città di Carini sig. Salvatore Ciaramitaro), risultando per tabulas la presenza delle rispettive compagini al Torneo in questione, organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo per le categorie Pulcini e Esordienti. E’ ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che in occasione della partecipazione al citato Torneo la A.S.D. Città di Carini e la A.S.D. Accademia Sport Trapani non disponevano di alcun calciatore tesserato per le categorie Pulcini ed Esordienti e che la S.C. Adelkam e la A.S.D. Tieffe Parmonval non disponevano di alcun calciatore tesserato per la categoria Pulcini, in quest’ultimo caso tenendo presente che la richiesta di tesseramento avanzata il giorno 01/10/2013 ha assunto efficacia solo a torneo già iniziato. Le sanzioni seguono come in dispositivo, con la precisazione che la A.S.D. Città di Carini risponde in via oggettiva (art. 4 comma 2 C.G.S.) e non già in via diretta. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Salvatore Ciaramitaro (Presidente A.S.D. Città di Carini), per non avere commesso il fatto; Dispone altresì applicarsi: a carico dei ai sigg. Bonino Salvatore (Presidente S.C. Adelkam), Costanzo Renato (Presidente A.S.D. Tieffe Parmonval), Gambicchia Vito (Presidente A.S.D. Accademia Sport Trapani), la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre; a carico delle Società S.C. Adelkam, A.S.D. Tieffe Parmonval, A.S.D. Città di Carini, A.S.D. Accademia Sport Trapani, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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