COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 45/A A.S.D. REAL SELINUNTE (TP) avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Vito Aiello – Campionato 2’ Cat. Girone “A” Gara Altofonte/Real Selinunte del 15/11/2015 – C.U 148 del 18/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 45/A A.S.D. REAL SELINUNTE (TP) avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Vito Aiello - Campionato 2’ Cat. Girone “A” Gara Altofonte/Real Selinunte del 15/11/2015 - C.U 148 del 18/11/2015. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Real Selinunte ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo una riduzione della stessa in termini più equi. Ciò in ragione del fatto che il predetto calciatore, nella qualità di capitano, avrebbe chiesto al direttore di gara, al momento del ritiro dei documenti, spiegazioni in ordine ad alcune sue scelte tecniche, e non avendo ricevuto alcuna risposta avrebbe fatto solo qualche battuta, non tale da determinare una sanzione così grave, soprattutto nei confronti di un calciatore che si è sempre dimostrato corretto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della stessa il sig. Vito Aiello, capitano dell’A.S.D. Real Selinunte, giunto nello spiazzo antistante allo spogliatoio, si avvicinava al direttore di gara assumendo nei confronti di quest’ultimo un grave comportamento irriguardoso. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare alcun accoglimento risultando assolutamente destituito di fondamento, né la sanzione appare suscettibile di alcuna riduzione risultando congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore il quale, peraltro, nell’occasione rivestiva anche la qualifica di “capitano”. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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