COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 44/A A.P.D CITTÀ DI LEONFORTE (EN) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Cravotta – Campionato C5 C1 Gara Città di Leonforte/Marsala Futsal 2012 del 14.11.2015 – C.U. n. 148 del 18/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 44/A A.P.D CITTÀ DI LEONFORTE (EN) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Cravotta - Campionato C5 C1 Gara Città di Leonforte/Marsala Futsal 2012 del 14.11.2015 - C.U. n. 148 del 18/11/2015. Con rituale e tempestivo appello la A.P.D. Città di Leonforte ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata chiedendo la sua riduzione in termini più equi, in relazione al fatto che il proprio tesserato si sarebbe scontrato fortuitamente con un calciatore avversario e questi avrebbe accentuato la caduta, traendo così in errore il direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, rileva che il sig. Giuseppe Cravotta è stato espulso al 30° del 2’ tempo per avere colpito con un calcio alla testa un calciatore avversario mentre questi si trovava a terra. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento risultando lo stesso assolutamente infondato in punto di fatto, né la sanzione è, comunque, suscettibile di alcuna riduzione, risultando essa appena congrua in relazione al grave gesto violento posto in essere dal calciatore. P.QM. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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