COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 42/A A.S.D. VIRTUS MILAZZO (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sigg. Simone Sterrantino e Roberto De Gaetano – Campionato 1’ Cat. Girone “D” Gara Saponara/Virtus Milazzo del 14/11/2015 – C.U. N. 148 del 18/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 42/A A.S.D. VIRTUS MILAZZO (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sigg. Simone Sterrantino e Roberto De Gaetano - Campionato 1’ Cat. Girone “D” Gara Saponara/Virtus Milazzo del 14/11/2015 - C.U. N. 148 del 18/11/2015. Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D Virtus Milazzo ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati così come in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che i comportamenti dei propri calciatori sono stati sicuramente irriguardosi nei confronti dell’arbitro ma mai minacciosi, così da non potersi determinare delle sanzioni aggravate quali quelle stabilite dal Giudice Sportivo Territoriale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 27’ del 2° tempo il calciatore sig. Roberto De Gaetano è stato espulso per doppia ammonizione. Una volta notificatagli l’espulsione, il predetto calciatore ha continuato ad insultare il direttore di gara assumendo nel contempo un comportamento gravemente minaccioso nei confronti dello stesso, comportamento che ha reiterato anche dopo essere stato allontanato. Al 47’ del 2° tempo è stato invece espulso il calciatore sig. Simone Sterrantino, perché ha assunto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e nel contempo ha tentato di spingerlo. Il calciatore ha continuato a reiterare il comportamento irriguardoso allontanandosi dal terreno di gioco. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento, risultando le sanzioni congrue e non suscettibili di alcuna riduzione, con specifico riferimento a quanto posto in essere da ciascuno dei calciatori. Si deve altresì tenere conto del fatto che il sig. Roberto De Gaetano nella gara in questione ha ricoperto il ruolo di capitano, con la conseguenza che la sanzione base a lui irrogata è comprensiva della relativa aggravante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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