COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 35/A A.S.D. GROTTE (AG), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 – Campionato 2° Cat. Gir. “L” Gara Sommatinese/Grotte del 18/10/2015 – C.U. N° 126 del 04/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 35/A A.S.D. GROTTE (AG), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 - Campionato 2° Cat. Gir. “L” Gara Sommatinese/Grotte del 18/10/2015 – C.U. N° 126 del 04/11/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Grotte in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che non avrebbe in alcun modo violato la normativa del calciatore “giovane” poiché il calciatore n. 4 sig. Gaspare Malta al 9’ del 2° t. è stato sostituito, di fatto, dal calciatore sig. Alex Mattina (1997) e non già dal sig. Filippo Rivituso (1988) così come riportato dal direttore di gara nel suo referto. Ciò, sempre secondo l’assunto difensivo della reclamante, sarebbe avvenuto per un involontario scambio di maglie intervenuto durante l’intervallo quando i calciatori di riserva hanno fatto un riscaldamento indossando delle maglie diverse da quelle ufficiali. Quanto sostenuto dalla reclamante sarebbe comprovato da alcune ritrazioni fotografiche che dimostrerebbero l’intervenuto scambio di persona ed a tal fine produce anche i documenti di entrambi i calciatori chiedendo, in via istruttoria, la convocazione del direttore di gara al fine di effettuare un riconoscimento del calciatore che effettivamente avrebbe preso parte alla gara. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante legale della reclamante il quale ha chiesto altresì di integrare la produzione documentale in atti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria avanzata nel corso della odierna udienza perché irrituale. Nel merito, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento richiesto al direttore di gara, rileva che il n° 13 non può che effettivamente individuarsi nella persona del sig. Filippo Rivituso, così prestando fede all’identificazione operata dall’arbitro prima dell’inizio dell’incontro. Quanto sopra per le seguenti ragioni ostative di una diversa valutazione dei fatti in questione: in primo luogo in quanto la reclamante ha omesso di rappresentare per tempo al direttore di gara l’errore in cui era incorsa a causa del preteso scambio di maglie; in secondo luogo in quanto lo stesso direttore di gara, come detto sopra nuovamente interpellato, ha confermato il proprio rapporto di gara ed ha aggiunto che, in ogni caso, non sarebbe più in grado di riconoscere chi effettivamente avrebbe preso parte alla gara tra il Mattina e il Rivituso, in relazione al tempo trascorso. Peraltro, le ritrazioni fotografiche prodotte dalla reclamante, oltre che essere inammissibili, ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 del C.G.S., non offrono, comunque, piena garanzia tecnica e documentale in ordine all’effettiva identità del calciatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, pari a € 130,00, non versata.
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