COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 54/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Marco David – Campionato Allievi Provinciali Gara Città di Castellana/Gangi Calcio del 21.11.2015 – C.U. n.24 del 26.11.2015 Delegazione provinciale di Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 54/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA) Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Marco David - Campionato Allievi Provinciali Gara Città di Castellana/Gangi Calcio del 21.11.2015 – C.U. n.24 del 26.11.2015 Delegazione provinciale di Palermo Con tempestivo e rituale la F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata, chiedendo in buona sintesi una riduzione, in termini più equi, della sanzione come inflitta dal giudice di prime cure La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gare, rileva che il calciatore sig. Marco David è stato espulso perché reagiva ad un fallo subito colpendo il calciatore avversario con uno schiaffo al volto. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in relazione al fatto che la stessa è stata comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it