COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 52/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Roberto Famà – Campionato promozione Gir. “C” Gara Atletico Pedara/Calcio Biancavilla del 08.11.2015 – C.U. n.139 dell’ 11.11.2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 52/A A.P.D. ATLETICO PEDARA (CT) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Roberto Famà - Campionato promozione Gir. “C” Gara Atletico Pedara/Calcio Biancavilla del 08.11.2015 – C.U. n.139 dell’ 11.11.2015. Con appello inoltrato in data 24.11.2015 la A.P.D. Atletico Pedara, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto gravame è palesemente inammissibile essendo esso stato proposto solo in data 24.11.2015 e ciò ben oltre il termine previsto dal comma 4 dell’art. 46 del C.G.S., che è di giorni sette dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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