COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 37/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso squalifica fino al 31.12.2019 a carico dei calciatori sig.ri Francesco Cangelosi e Marco Biagio Vaccaro e squalifica fino al 31.12.2016 a carico del calciatore sig. Andrea Cicero – Campionato 2° Cat. Girone “B” Gara Stella del Mare/Supergiovane Castelbuono dell’8.11.2015 – C.U. n.139 del 11.11.2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 37/A A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) avverso squalifica fino al 31.12.2019 a carico dei calciatori sig.ri Francesco Cangelosi e Marco Biagio Vaccaro e squalifica fino al 31.12.2016 a carico del calciatore sig. Andrea Cicero - Campionato 2° Cat. Girone “B” Gara Stella del Mare/Supergiovane Castelbuono dell’8.11.2015 - C.U. n.139 del 11.11.2015. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Supergiovane Castelbuono ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene, per ciò che attiene alla squalifica irrogata al calciatore sig. Francesco Cangelosi, che per l’occasione ricopriva la funzione di capitano, che quanto addebitatogli, ai sensi del 2° comma dell’art 3 del C.G.S., vada revocato in ragione del fatto che l’autore dell’aggressione in danno del direttore di gara va piuttosto individuato nel calciatore portante la maglia n.10 per cui egli, al più, può rispondere del solo comportamento irriguardoso tenuto nei confronti dell’arbitro. Per ciò che attiene, invece, la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Biagio Vaccaro sostiene la reclamante che quanto riportato dal direttore nel referto di gara non corrisponderebbe all’esatto accadimento dei fatti, mentre per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore sig. Andrea Cicero la reclamante sostiene che questi non abbia mai colpito il direttore di gara limitandosi semplicemente a poggiargli una propria mano sulla spalla. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante nel corso della udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 22’ del 1° tempo l’arbitro espelleva il calciatore n.4 della Supergiovane Castelbuono per una condotta violenta in danno di un calciatore avversario. Assunto il provvedimento disciplinare a carico del predetto calciatore il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori n.5 sig. Francesco Cangelosi, che ricopriva la funzione di capitano, e dal n.6 sig. Marco Biagio Vaccaro i quali protestavano vivacemente nei suoi confronti e nel contempo lo spintonavano costringendolo ad arretrare. Alle proteste dei predetti due calciatori si associava anche il dirigente accompagnatore della Supergiovane Castelbuono che assumeva anche un comportamento fortemente minaccioso nei confronti dell’arbitro. A questo punto si avvicinava il calciatore n.9 sig. Andrea Cicero, che colpiva l’arbitro con un forte schiaffo sulla spalla sinistra. Accortosi prontamente dell’autore del gesto, l’arbitro tentava di adottare il dovuto provvedimento di espulsione, ma in ciò veniva impedito dal capitano della Supergiovane Castelbuono sig. Francesco Cangelosi che lo spintonava ancora una volta. Nel contempo il calciatore n.6 sig. Marco Biagio Vaccaro si faceva nuovamente incontro all’arbitro colpendolo dapprima con un forte spintone e subito dopo con un altrettanto forte pugno al braccio sinistro. In tale contesto un calciatore della Soc. Supergiovane Castelbuono, non identificato, colpiva il direttore di gara con un forte calcio alla gamba destra tant’è che lo stesso, per il forte dolore, si accasciava a terra. In tali frangenti il capitano della Soc. Supergiovane Castelbuono, sig. Francesco Cangelosi non solo ometteva di prestare la dovuta assistenza al direttore di gara, ma al contrario continuava a protestare nei suoi confronti, incitando nel contempo i suoi compagni a fare altrettanto. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non solo appare del tutto infondato, ma appare priva di alcun riscontro oggettivo l’affermazione che l’autore dell’aggressione appena descritta possa individuarsi nel calciatore n.10 sig. Angelo Mazzola. Va altresì rigettata la richiesta istruttoria di un ulteriore supplemento di referto, in quanto il rapporto ed il relativo supplemento già compilati ed in atti oltre che chiari nella descrizione degli avvenimenti risultano anche privi di contraddizioni. Nel merito, vanno confermate le sanzioni inflitte ai calciatori sig.ri Marco Biagio Vaccaro e Andrea Cicero risultando esse congrue in relazione a quanto da ciascuno commesso e, quindi, non suscettibili di alcuna riduzione. Per quanto riguarda il sig. Francesco Cangelosi va rilevato che lo stesso ha assunto un comportamento irriguardoso, minaccioso e violento in danno del direttore di gara, arrivando ad impedirgli di assumere un provvedimento disciplinare a carico di un proprio compagno di squadra. Non essendovi poi dubbio che il sig. Francesco Cangelosi, che per l’occasione ricopriva la funzione di capitano, è venuto meno ai doveri impostigli dall’art. 73 delle N.O.I.F., tale circostanza determina il conseguente aggravamento della sanzione a suo carico. Per i fatti attribuiti alla diretta responsabilità del sig. Francesco Cangelosi, allo stesso va comminata la squalifica fino al 30/06/2017. La sanzione va inoltre determinata in cinque anni fino al 08/11/2020, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S. (così riformata in peius ex art. 36 comma 3 del C.G.S., stante la gravità del gesto dovuto ad ignoto calciatore responsabile), salvo che successivamente alla presente decisione tale statuizione dovesse essere revocata essendo accertata l’identità dell’effettivo autore dell’aggressione in danno del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto squalifica il sig. Francesco Cangelosi, per quanto dallo stesso commesso nel corso della gara in oggetto, fino al 30/06/2017. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S., squalifica il capitano sig. Francesco Cangelosi fino all’08/11/2020. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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