COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BELLAERA GIOVANNI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore con la Real Siracusa A.S.D.) REAL SIRACUSA A.S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BELLAERA GIOVANNI (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore con la Real Siracusa A.S.D.) REAL SIRACUSA A.S.D. La Procura Federale, con nota 4809/71 pf14-15/FDL/dl del 16/11/2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giovanni Bellaera, quale tesserato per la Real Siracusa A.S.D. con la qualifica di allenatore, ancorché non iscritto nei ruoli federali, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 3.6 del C.U. n° 1 del S.G.S. per la stagione sportiva 2013/2014, per avere partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno e luglio 2014 a raduni - provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia. Con la medesima nota è stata altresì deferita la Real Siracusa A.S.D., per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del sig. Giovanni Bellaera e dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società deferita. Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo sistematicamente organizzato insieme ad altri soggetti qui non censiti dei provini–stage con il chiaro intento di sottrarre calciatori tesserati ad altre società, sfruttando anche la circostanza della migrazione del tecnico sig. Ballaera da altra società, senza avere ottenuto alcuna autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale Sicilia. Quanto sopra è stato acclarato a seguito delle indagine resa dal Collaboratore della Procura Federale, dall’esame delle dichiarazioni rese da numerosi tesserati e dimostrato anche dalla pubblicizzazione attraverso i socialnetwork di tali iniziative non autorizzate, che avevano luogo dalla terza decade di giugno a seguire, sempre di giovedì. Precisando che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 15/10/2015 (C.U. n° 96 del 16/10/2015) ha declinato la propria competenza funzionale, non risultando il sig. Ballaera iscritto nell’elenco dei tecnici federali, con i consequenziali rinvio degli atti alla Procura Federale e il deferimento di che trattasi e precisando ancora che la Real Siracusa è stata già sanzionata in via di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. con C.U. n° 71 TFT del 29/09/2015 (proc. 14/B), per cui oggi deve essere ulteriormente sanzionata ai sensi del comma 2 dell’art. 4 C.G.S. per i fatti addebitati al predetto sig. Bellaera. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: a carico del sig. Giovanni Bellaera la sanzione della inibizione per mesi tre; a carico della Real Siracusa A.S.D., ex art. 4 comma 2 C.G.S. la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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