COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 41/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. D’AMICO NICOLA (Presidente dell’A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale) A.S.D. FOOTBALL ACIREALE (ora A.S.D. Acireale)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 41/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIG. D’AMICO NICOLA (Presidente dell’A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale) A.S.D. FOOTBALL ACIREALE (ora A.S.D. Acireale) La Procura Federale, con nota 4250/1182 pf 13-14/GT/dl del 02/11/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicola D’Amico nella qualità sopra specificata, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 19 comma 2 lett. a) C.G.S., per avere sottoscritto in data 24/08/2013 il tesseramento di n° 9 calciatori, pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino al 31/10/2013, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02/05/2013 (C.U. n° 492 del 02/05/2013). Con la medesima nota è stata deferita la A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale), per agli addebiti contestati al proprio Presidente ed alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. All’udienza dibattimentale è comparso il sig. Nicola D’Amico che ha insistito nella memoria difensiva fatta pervenire in rito, con la quale ha chiesto il proscioglimento, evidenziando trattarsi di ipotesi di ne bis in idem. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nei motivi di deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione a carico del sig. Nicola D’Amico e € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale). Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Risulta, per ciò che attiene alla posizione del sig. Nicola D’Amico, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Football Acireale, che l’odierno procedimento trae origine dalla segnalazione fatta alla Procura Federale dalla Commissione Tesseramenti, che con propria decisione del 06/02/2014 pubblicata sul C.U. n° 15/D ebbe a dichiarare l’invalidità di una serie di tesseramenti e di trasferimenti di calciatori sottoscritti da quest’ultimo nel periodo in cui risultava essere inibito, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02/05/2013 (C.U. n° 492 del 02/05/2013). In ragione di questa segnalazione alla Procura Federale, conseguendone il deferimento di cui al proc. n° 7/B, il sig. Nicola D’Amico e l’A.S.D. Football Acireale risultano essere stati già giudicati da questo Tribunale Federale Territoriale, giusta decisione pubblicata su C.U. n° 87/TFT 08 del 23/09/2014. Per la qualcosa essi non possono essere giudicati nuovamente per il medesimo fatto ostandovi il principio giuridico del ne bis in idem, con la conseguenza che devono essere prosciolti dall’addebito contestato. Le su espresse considerazioni seguono peraltro quanto già analogamente statuito da questo Tribunale Federale Territoriale, per il medesimo fatto e per i medesimi soggetti, in esito ad altro procedimento, segnato al n° 16/B, definito con decisione pubblicata sul C.U. n° 79 TFT 11 del 06/10/2015. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: Dispone prosciogliersi il sig. Nicola D’Amico e la A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale) da quanto loro addebitato. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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