COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 42/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO SCOPELLITI (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.) Sig. PIETRO MUSCARA’ (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.) C.S. MESSINA SUD A.S.D.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 42/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FRANCESCO SCOPELLITI (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.) Sig. PIETRO MUSCARA’ (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.) C.S. MESSINA SUD A.S.D. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4550/921 pf14-15/GC/vdb del 9/11/2015, i sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà, all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della C.S. Messina Sud A.S.D., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 2 lett. B) punto b7 del C.U. n° 1 S.G.S., stagione sportiva 2014/2015. Ciò in quanto il primo sottoscriveva le distinte delle gare del campionato regionale giovanissimi del 28/09/2014 e del 04/10/2014 contro le società Giardini Naxos e Junior Club Curcuraci senza indicazione di allenatore ed il secondo in quanto sottoscriveva la distinta della gara del campionato regionale giovanissimi del 12/10/2014 contro la società Catania San Pio X senza indicazione di allenatore. Nulla in ordine alla Società, avendo la stessa e il Suo Presidente già convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., resa ufficiale mediante pubblicazione sul C.U. n° 178/A del 28/10/2015 (sanzione di inibizione di mesi 2 per il Sig. Letterio Trimarchi e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel campionato Giovanissimi regionali per la stagione sportiva 2015/2016 ed euro 200,00 di ammenda per la società C.S. Messina Sud A.S.D.). Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Francesco Scopelliti; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Pietro Muscarà. Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale adito rileva che appare documentale che in occasione delle gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2014/2015, i sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà sottoscrivevano ciascuno come sopra indicato le relative distinte di gara, senza indicazione di allenatore. In ragione di quanto sopra devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, dato che ai sensi delle citate disposizioni normative è fatto obbligo anche alle società partecipanti al campionato giovanissimi di affidare la squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, qui non documentati. Le sanzioni seguono nei limiti fissati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno a carico dei sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it