COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 38/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO MASSIMILIANO GIUSEPPE (Tesserato A.S.D. Pol. Palma) A.S.D. POL. PALMA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 38/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. AMATO MASSIMILIANO GIUSEPPE (Tesserato A.S.D. Pol. Palma) A.S.D. POL. PALMA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4111/1014.pf14-15/AV/mf del 29/10/2015, il sig. Massimiliano Giuseppe Amato, tesserato della A.S.D. Pol. Palma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché dell’art. 61 N.O.I.F., perché in occasione delle gare del campionato regionale di 1^ categoria Sopranese/Pol. Palma del 15/03/2015, Pol. Palma/Sporting Nissa del 22/03/2015 e Ravanusa/Pol. Palma del 29/03/2015, sottoscriveva le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pol. Palma per la violazione dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato, nonché per responsabilità ai sensi dell’art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D. concernente l’obbligo di tesseramento, nella parte in cui dispone che l’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali del campionato in questione, salvo casi di forza maggiore. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Massimiliano Amato; Ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Pol. Palma. Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale adito rileva che appare documentale che in occasione delle gare del campionato regionale di prima categoria sopra indicate, il sig. Giuseppe Massimiliano Amato sottoscriveva le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore. In ragione di quanto sopra devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, perché ai sensi delle citate disposizioni normative è fatto obbligo anche alle società partecipanti al campionato di prima categoria di affidare la squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, qui non documentati. Le sanzioni seguono nei limiti fissati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno a carico del sig. Giuseppe Massimiliano Amato e dell’ammenda di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) a carico della A.S.D. Pol. Palma. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it