COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 47/A POL.DIL. CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) avverso squalifica 5 gare al calciatore Ingrao Giovanni gara di campionato 1° Categoria Gir. “B” A.S.D. Montemaggiore/Pol. Dil. Campofelice di Roccella del 15.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 148 del 18.11.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 47/A POL.DIL. CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) avverso squalifica 5 gare al calciatore Ingrao Giovanni gara di campionato 1° Categoria Gir. “B” A.S.D. Montemaggiore/Pol. Dil. Campofelice di Roccella del 15.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 148 del 18.11.15 La Società Pol. Dil. Campofelice di Roccella ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. Con richiesta di audizione. La reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro nel proprio referto di gara, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe solamente chiesto delle spiegazioni in occasione di un’ammonizione subita, senza però utilizzare un tono minaccioso e ingiurioso. Precisa che durante l’episodio, probabilmente a causa dell’impeto e della foga agonistica il predetto calciatore avrebbe sfiorato il cartellino giallo facendolo cadere a terra. L’arbitro, dopo averlo raccolto, lo avrebbe esibito per la seconda volta decretando l’espulsione. A questo punto il calciatore Ingrao si sarebbe allontanato dal campo senza tenere alcun comportamento aggressivo e/o irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Chiede pertanto in via principale la riduzione della squalifica a 2 gare, in subordine la riduzione della squalifica in termini più equi e in estremo subordine la conferma della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. All’udienza del 15.12.15 è comparso il difensore della società reclamante, giusta delega che deposita, il quale ha insisto nei motivi del reclamo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. Dall’esame del rapporto di gara è stato possibile accertare che al 20° del secondo tempo il calciatore n. 8 del Campofelice di Roccella Ingrao Giovanni, dopo aver commesso un fallo di gioco, veniva ammonito. Al momento dell’esibizione del cartellino giallo si avvicinava all’arbitro, afferrava violentemente il cartellino e glielo tirava addosso. Successivamente profferiva frasi offensive e ingiuriose, arrivando quasi al contatto fisico. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va rideterminata in termini più equi. La condotta del calciatore Ingrao va ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. seppure aggravata dal gesto plateale compiuto che rimane comunque particolarmente offensivo oltreché gravemente antisportivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in quattro gare la squalifica inflitta a calciatore In
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