COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 41/A A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza ed inibizione fino al 31/12/2015 dirigente sig. Giovanni Musarra – Campionato Allievi regionali girone “E” Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 – C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 41/A A.S.D. F.C. PALAZZOLO (SR) Avverso inibizione fino al 15/11/2016 dirigente sig. Marco Lanza ed inibizione fino al 31/12/2015 dirigente sig. Giovanni Musarra - Campionato Allievi regionali girone “E” Gara Palazzolo/ERG del 15/11/2015 - C.U. n. 146/sgs43 del 17/11/2015 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. F.C. PALAZZOLO ha impugnato i provvedimenti sopra indicati sostenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono inique in relazione all’effettivo svolgersi dei fatti. In buona sintesi l’appellante sostiene che il sig. Lanza non ha mai posto in essere alcuna condotta violenta in danno del direttore di gara essendosi limitato, anche se in maniera veemente, a protestare per una decisione tecnica assunta dall’arbitro. Ciò varrebbe, secondo l’assunto difensivo della reclamante, anche in ordine al comportamento posto in essere dal dirigente sig. Musarra, il quale si è limitato, in maniera “colorita”, ad esternare il proprio disappunto per una rete segnata in evidente fuorigioco. Peraltro, ciò sarebbe comprovato dal fatto che il predetto dirigente non sarebbe stato allontanato dal terreno di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rilevato che il direttore di gara, benché regolarmente convocato per rendere chiarimenti, ha comunicato la propria indisponibilità per motivi di lavoro, questa Corte ha disposto acquisirsi relativo supplemento rinviando all’uopo all’udienza del 22 dicembre 2015 ore 15.30, ragion per cui si sospende ogni decisione in merito alla posizione del dirigente sig. Marco Lanza. Per quanto riguarda invece il sig. Giovanni Musarra risulta che si sarebbe limitato a protestare vivacemente ponendo in essere un comportamento offensivo. In ragione di quanto sopra, allo stato il gravame può trovare accoglimento solo per ciò che attiene l’inibizione a carico del sig. Giovanni Musarra, che deve essere contenuta al sofferto e cioè fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell’appello contiene fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento la sanzione della inibizione a carico del sig. Giovanni Musarra, rinviando per il resto all’udienza del 22 dicembre 2015 ore 15.30 Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it