COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 64 /A A.S.D. ARES MENFI 2011 (AG) avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Li Bassi – Campionato Promozione girone “A” Gara Ares Menfi/Audace Partinico del 29/11/2015 – Comunicato Ufficiale n. 166 del 02/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 64 /A A.S.D. ARES MENFI 2011 (AG) avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Li Bassi - Campionato Promozione girone “A” Gara Ares Menfi/Audace Partinico del 29/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 166 del 02/12/2015. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ares Menfi 2011 impugna la sanzione irrogata al calciatore sig. Giuseppe Li Bassi dal Giudice Sportivo Territoriale, apparendo la stessa sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti. La società appellante sostiene infatti, qui in sintesi, che il comportamento certamente protestatario ma mai violento del proprio calciatore ha avuto origine da uno scambio di persona avendo l’arbitro, proprio sul finire della gara, erroneamente ritenuto responsabile di un fallo di gioco il sig. Giuseppe Li Bassi in luogo di un compagno di squadra, procedendo quindi alla seconda ammonizione del predetto ed alla conseguente ingiusta espulsione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, preliminarmente rileva che, a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto il direttore di gara segnala di avere ammonito al 47’ e poi al 49’ del 2° tempo il sig. Giuseppe Li Bassi, “perché in entrambi i casi esternava la propria disapprovazione nei riguardi di mie decisioni”. L’arbitro prosegue poi segnalando che sempre al 49’ del 2° tempo, dopo aver provveduto anche all’espulsione di altro calciatore della Ares Menfi 2011, veniva accerchiato dai calciatori della predetta squadra, “in primis il calciatore già espulso Li Bassi Giuseppe” il quale lo spingeva “in maniera lieve”. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che l’appello non può trovare accoglimento poiché il sig. Li Bassi si è reso responsabile di una condotta dapprima scorretta, che lo ha portato all’espulsione, e poi reiteratamente protestataria e irriguardosa, se pure non violenta come da stessa ammissione dell’appellante. In conseguenza la sanzione appare irrogata in termini minimi edittali è non è quindi suscettibile di ulteriore riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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