COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 60/A A.S.D. FICARRA (ME) avverso squalifica 5 gare al calciatore Zenone Vito, squalifica 4 gare al calciatore Vitale Giovanni e squalifica 4 gare calciatore Ridolfo Marco – gara di campionato 2° Categoria Gir. “D” Fitalese/A.S.D. Ficarra del 22.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 158 del 25.11.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 60/A A.S.D. FICARRA (ME) avverso squalifica 5 gare al calciatore Zenone Vito, squalifica 4 gare al calciatore Vitale Giovanni e squalifica 4 gare calciatore Ridolfo Marco – gara di campionato 2° Categoria Gir. “D” Fitalese/A.S.D. Ficarra del 22.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 158 del 25.11.15 La Società A.S.D. Ficarra ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro nel proprio supplemento di rapporto, sostenendo che i propri calciatori non avrebbero commesso quanto contestato ma avrebbero semplicemente protestato, in maniera plateale ma comunque civile, solo in occasione della realizzazione di una rete della squadra avversaria viziata da un presunto fallo di mano. Precisa che nessuna discussione sarebbe intervenuta tra i propri calciatori e il direttore di gara alla fine dell’incontro. Chiede pertanto la riforma della decisione del Giudice Sportivo riconducendo le sanzioni a principi di giustizia ed equità. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. Dall’esame del supplemento di rapporto è stato possibile accertare che, alla fine dell’incontro, diversi calciatori della A.S.D. Ficarra accerchiavano l’arbitro e con atteggiamento minaccioso protestavano e gli rivolgevano insulti di ogni genere. Tra i soggetti presenti venivano individuati solo i calciatori Zenone Vittorio, Vitale Giovanni e Ridolfo Marco. In particolare il calciatore Zenone Vittorio assumeva un comportamento minaccioso, ingiurioso e offensivo nei confronti dell’arbitro e nei confronti di organi federali, mentre i calciatori Vitale Giovanni e Ridolfo Marco si limitavano ad assumere lo stesso comportamento solo nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo vanno rideterminate in termini più equi in virtù di quanto previsto dall’art.19 comma 4 lett. A) C.G.S., ipotesi comunque da considerarsi aggravata dal comportamento particolarmente minaccioso posto in essere da tutti i prevenuti e dall’atteggiamento irriguardoso e offensivo posto in essere anche nei confronti di organi federali dal solo calciatore Zenone Vittorio P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina in 4 gare la squalifica al calciatore Zenone Vittorio e in 3 gare ciascuno la squalifica ai calciatori Vitale Giovanni e Ridolfo Marco. Senza addebito della tassa reclamo
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