COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 57/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso inibizione fino al 10.01.2016 a carico del sig. Giovanni Castronovo – Campionato Eccellenza Gir. “A” Gara Dattilo Noir/Parmonval del 22/11/2015 – C.U. n. 158 del 25/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 57/A A.S.D. PARMONVAL (PA) avverso inibizione fino al 10.01.2016 a carico del sig. Giovanni Castronovo - Campionato Eccellenza Gir. “A” Gara Dattilo Noir/Parmonval del 22/11/2015 - C.U. n. 158 del 25/11/2015. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Parmonval ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che la stessa risulta sproporzionata all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede una riduzione in termini più equi. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante, intervenuto all’udienza odierna avendone fatta specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 43’ del 1° tempo il sig. Giovanni Castronovo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Parmonval, veniva allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti degli ufficiali di gara. Lo stesso sig. Castronovo al termine del primo tempo si faceva trovare dinanzi agli spogliatoi della terna arbitrale ed avvicinato l’assistente n. 1, che aveva segnalato al direttore di gara il comportamento protestatario del predetto dirigente, chiedeva delle spiegazioni in ordine ai motivi che avevano portato al suo allontanamento. Non avendo avuto alcun riscontro alzava il tono della voce assumendo ancora una volta un comportamento antiregolamentare. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Castronovo negli spogliatoi va piuttosto qualificato come gravemente irriguardoso, ragion per cui la sanzione deve essere rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, riduce al 31 dicembre 2015 l’inibizione a carico del sig. Giovanni Castronovo. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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