COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 55/A S.S.D. CITTA’ DI MESSINA (ME) Avverso decisione di inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo Territoriale – Campionato Allievi regionali “C”– Gara Città di Messina/Messina Sud Calcio del 01/11/2015 – C.U. n. 151 / s.g.s. 45 del 20/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 55/A S.S.D. CITTA’ DI MESSINA (ME) Avverso decisione di inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo Territoriale - Campionato Allievi regionali “C”– Gara Città di Messina/Messina Sud Calcio del 01/11/2015 - C.U. n. 151 / s.g.s. 45 del 20/11/2015. La S.S.D. Città di Messina s.r.l. propone rituale appello avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo già proposto al Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che l’avere omesso l’indicazione di numero civico nell’indirizzo specificato nella raccomandata a.r. contenente i motivi di reclamo inviata alla società controparte Messina Sud Calcio, non ha comportato alcuna inammissibilità, avendo la predetta soc. Messina Sud Calcio regolarmente ricevuto la spedizione. Allo scopo l’appellante ha prodotto la certificazione rilasciata dalle Poste Italiane che attesta che la spedizione di che trattasi è stata regolarmente consegnata in data 12/11/2015 alla destinataria Messina Sud c/o Trimarchi Letterio (che ne è il Presidente). Nel merito evidenzia poi la pretesa posizione irregolare di calciatore avversario, chiedendo l’assegnazione di gara vinta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che l’art. 45 n° 5 C.G.S. statuisce che qualora il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve esserne inviata copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38 comma 7 C.G.S. Tale articolo statuisce poi che i vari diversi sistemi di spedizione (corriere, posta celere con a.r., telegramma, telefax o pec) sono concessi a condizione che la ricezione stessa sia garantita e provabile la ricezione da parte dei destinatari. Nel caso in specie il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito (pretesa partecipazione irregolare di calciatore alla gara) e risulta garantita e provata la ricezione della spedizione di copia dei motivi di reclamo alla controparte, avendo le Poste Italiane certificato la consegna in ufficio al destinatario in data 12/11/2015. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello, ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dal Giudice Sportivo Territoriale, a norma dell’art. 36, comma 5 del C.G.S. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S.D. Citta’ Di Messina, annulla la decisione, come sopra impugnata, del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale Sicilia e rinvia allo stesso Organo per l’esame del merito. Senza addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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