COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 50/A A.S.D. CITTA’ DI MASCALUCIA (CT) avverso: inibizione fino al 10/01/2016 ai dirigenti sigg. Ernesto Cona e Mario Giovanni Vitale; squalifica per quattro gare ai calciatori sigg. Stefano Porto e Giuseppe Rasà; squalifica per due gare al calciatore Giovanni Di Mauro – Campionato Promozione gir. “C”, gara Città di Mascalucia/Real Città di Paternò del 22/11/2015 – Comunicato Ufficiale n. 158 del 25/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 50/A A.S.D. CITTA’ DI MASCALUCIA (CT) avverso: inibizione fino al 10/01/2016 ai dirigenti sigg. Ernesto Cona e Mario Giovanni Vitale; squalifica per quattro gare ai calciatori sigg. Stefano Porto e Giuseppe Rasà; squalifica per due gare al calciatore Giovanni Di Mauro - Campionato Promozione gir. “C”, gara Città di Mascalucia/Real Città di Paternò del 22/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 158 del 25/11/2015. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Città di Mascalucia impugna le statuizioni del Giudice Sportivo Territoriale indicate in epigrafe, che ritiene, qui in sintesi, sproporzionate rispetto all’effettivo accadimento dei fatti. Sostiene infatti la Società appellante che è innegabile che i dirigenti e gli altri calciatori raggiunti dai provvedimenti disciplinari di cui in premessa abbiano ecceduto nelle proteste nei confronti del direttore di gara, ma nega recisamente che la terna arbitrale abbia potuto subire qualunque forma di minaccia, talché nessun pericolo è stato corso dall’arbitro e dai suoi assistenti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, preliminarmente rileva l’inammissibilità dell’appello per ciò che concerne la squalifica a carico del sig. Giovanni Di Mauro, trattandosi di sanzione non impugnabile a norma dell’art 45 comma 3 lettera a) del C.G.S. Segnala poi che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tali rapporti sono diffusamente descritte le espressioni protestatarie, ma certamente offensive e minacciose, che la terna ha potuto ascoltare e rilevare in relazione ai comportamenti assunti dal sig. Mario Giovanni Vitale (in campo e nel tunnel di ingresso agli spogliatoi), dal sig. Ernesto Cona (nello spogliatoio del direttore di gara) e dai calciatori sigg. Stefano Porto e Giuseppe Rasà (al termine della gara all’ingresso nel tunnel di accesso agli spogliatoi). Quanto sopra porta a ritenere insussistenti le motivazioni espresse dalla Società appellante in relazione alle singole posizioni sanzionatorie, che appaiono adeguatamente supportate anche nel quantum dagli atti ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Di Mauro e lo rigetta per il resto dei provvedimenti impugnati. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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